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giovedì 30 maggio 2013

DDL - MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI EGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AL MATRIMONIO IN FAVORE DELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO



SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
___________________________
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei Senatori
Orellana, Airola, Battista, Blundo, Lezzi, Montevecchi
___________
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI EGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AL
MATRIMONIO IN FAVORE DELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO
SESSO
1
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge intende far propria una
proposta normativa della Rete Lenford, avvocatura per i diritti LGBT, fondata
per rispondere al bisogno di informazione e di diffusione della cultura e del
rispetto dei diritti delle persone omosessuali nel nostro Paese.
Nel 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità ha derubricato definitivamente
l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola semplicemente come una
«variante del comportamento umano» (Decisione OMS, 17 maggio 1990). Il
“mutamento di paradigma” derivatone, ha progressivamente indotto gli ordinamenti dei
paesi occidentali a decriminalizzare le condotte omosessuali e a riconoscere i diritti
delle persone omosessuali, declinando la condizione di omosessualità, in ambito
giuridico, in tutela dell’orientamento sessuale, intesa come condizione personale
rispetto alla quale, al pari della razza, del genere, della lingua, dell’orientamento
religioso o delle opinioni politiche, vige il principio di non discriminazione. Così negli
Stati Uniti diverse Corti Supreme si sono richiamate alla pregressa giurisprudenza in
tema di discriminazione razziale per accogliere le eccezioni di incostituzionalità al
divieto di matrimonio e alcune recenti Costituzioni nazionali hanno introdotto
l’orientamento sessuale tra le “condizioni personali” tutelate dall’ordinamento. In molti
Paesi il trend di una maggiore protezione giuridica, realizzata più diffusamente per via
legislativa, è proseguito fino a giungere alla parità di trattamento nel diritto di famiglia,
attraverso l’istituzione di nuove figure quali le registered o civil partnership (Francia,
Germania, Austria, Lussemburgo, Regno Unito, Andorra, Repubblica Ceca, Ungheria,
Irlanda, Slovenia, Svizzera e Lichtenstein), l’apertura del matrimonio alle coppie
formate da persone dello stesso sesso (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Paesi
Bassi, Belgio, Spagna, Islanda, Portogallo), il riconoscimento della genitorialità sociale
(intesa come il rapporto di parentela che si consolida emotivamente e legalmente,
indipendentemente dal vincolo genetico, tra genitore e prole e che consente l’adozione
del partner, consentita in: Danimarca, Belgio, Francia, Germania, Finlandia, Islanda,
Irlanda, Svezia, Spagna, Olanda, Norvegia, Regno Unito), nonché dell’adozione da
parte di coppie dello stesso sesso (Regno Unito, Belgio, Danimarca, Islanda, Olanda,
Andorra, Norvegia, Spagna Svezia), e da parte del/la singolo/a persona omosessuale
(Germania, Francia, Belgio, Estonia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Finlandia,
Islanda, Svezia, Spagna, Norvegia, Regno Unito).
Lo stesso accade, fuori dall'Europa, in Sud Africa, in Canada, in sette Stati degli
Stati Uniti d'America e in alcuni degli Stati federati messicani, in Argentina e in Brasile.
Inoltre, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America si è detto favorevole
all'estensione del matrimonio ugualitario all'intera federazione e svariati altri Paesi nel
mondo si muovono nella direzione dell'apertura del matrimonio in senso egualitario, tra
di essi la Francia e la Gran Bretagna. Si tratta, evidentemente, di un processo globale di
sviluppo della civiltà e del diritto, che – ancorché recente e lento- appare inarrestabile.
In Italia il dibattito politico su questi temi è rimasto ancorato a posizioni ideologiche,
che non tengono conto né dell'esperienza, rappresentata da un numero sempre crescente
di persone omosessuali che portano fuori dall'invisibilità giuridica le loro relazioni
affettive, le loro famiglie e i loro figli, né dell’elaborazione giurisprudenziale
intervenuta negli ultimi anni, a livello nazionale e europeo. La vita di coppia è alla base
dell'organizzazione della famiglia che, come ha avuto modo di affermare la Corte
costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, non costituisce una struttura cristallizzata,
ma si modifica di pari passo alle trasformazioni della società, dei costumi e
dell'ordinamento giuridico. La famiglia, così come il matrimonio, costituiscono istituti
2
duttili che pur menzionati nella Costituzione, la sociologia e l'antropologia ci
raccontano mutevoli nel tempo e nello spazio.
Nella società e nel diritto italiano, famiglia e matrimonio sono cambiate
radicalmente nel volgere di pochi decenni, passando attraverso l'affermazione della
competenza statale e non religiosa sul matrimonio, l'uguaglianza giuridica dei coniugi,
la dissolubilità del vincolo, l'eguaglianza giuridica dei figli nati dentro e fuori il
matrimonio, di recente regolata, la protezione contro le violenze domestiche etc.. In
definitiva, il diritto vigente ha dovuto modificarsi radicalmente per adeguare il
matrimonio alle modificazioni nel frattempo determinatesi nella società e nelle relazioni
familiari.
La duttilità umana e sociale della famiglia italiana è confermata anche dai dati
diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che descrive modelli e strutture che
sono cambiati e si sono moltiplicati. Sono rilevate, per esempio, le famiglie senza figli,
quelle biparentali e monoparentali, ricostruite, allargate, coniugate oppure di fatto. Si
tratta di modelli familiari non irrilevanti o occasionali, ma che sono ricorrenti e hanno
sovente carattere di stabilità. Nel rapporto 2011 «Come cambiano le forme familiari»
(relativo all'anno 2009), l'ISTAT ha confermato che le nuove forme familiari continuano
a crescere: sono 6.866.000 mila i single non vedovi, i monogenitori non vedovi, le
coppie non coniugate e le famiglie ricostituite coniugate. Vivono in queste famiglie 12
milioni di persone, il 20 per cento della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al
1998. Nel «Rapporto sulla coesione sociale 2012», lo stesso istituto ha analizzato le
tipologie familiari mostrando che nel 2010 il 28,4 per cento delle famiglie è
rappresentato da persone sole, con una incidenza percentuale in continua crescita.
Subisce una flessione, invece, l'incidenza delle coppie con figli, passando dal 62,4 per
cento del 1995 al 55,3 per cento del 2010, a cui corrisponde un andamento crescente
della percentuale delle coppie senza figli e dei monogenitori. Il numero di matrimoni
celebrati continua a diminuire (16 mila in meno nel 2009 e quasi 13 mila in meno in
ciascuno degli anni precedenti nel 2010 e nel 2011), mentre crescono i matrimoni
celebrati con rito civile, i quali rappresentano quasi il 40 per cento del totale nel 2011
(80 mila, contro i 124 mila religiosi), triplicati rispetto al 1980. Crescono anche le
coppie di fatto, arrivate a 972.000 nel biennio 201-2011 (quasi il 6,5 per cento sul totale
delle coppie). In tale contesto, l'espressione «famiglia» deve essere declinata al plurale
per essere rappresentativa della realtà.
Nel quadro statistico che si è illustrato le famiglie formate da persone nello
stesso sesso non sono per nulla prese in considerazione. Esse non furono rilevate dal
censimento del 2001, perché ritenute non conferenti per le finalità della raccolta e
perché -si disse- sarebbe mancata, nel regolamento di esecuzione del censimento,
un'autorizzazione ad hoc per il trattamento di dati ritenuti sensibili. Nel corso del
censimento 2011, invece, i dati relativi alle coppie same sex sono stati finalmente
censiti, nonostante un intervento del Garante per la protezione dei dati personali abbia
impedito che nel questionario ci fosse un esplicito riferimento alla convivenza in coppia
formata da persone dello stesso sesso. Di questa prima rilevazione ancora non si
conoscono i risultati, ma è probabile che non restituisca il numero reale delle famiglie
omosessuali residenti in Italia, dal momento che esse vivono ancora fortemente un
problema di visibilità legato alla percezione dello stigma sociale. Tuttavia, quale che sia
il numero, si tratterà di un dato utilissimo. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, è
successo che durante il primo censimento (2000) che ha rilevato le famiglie costituite da
persone dello stesso sesso, si siano dichiarate solo la metà delle famiglie che si è
dichiarato nel censimento successivo. Quest'ultimo (2010) ha rilevato circa 650.000
3
coppie (il 51 per cento formato da due donne, il 49 per cento da due uomini); di queste
coppie 131.729 hanno dichiarato di essere sposate e 115.064 di avere figli minorenni.
Tutte insieme rappresentano solo lo 0,5 per cento della popolazione, ma è un dato di
estrema rilevanza. Esso testimonia con certezza l’esistenza di famiglie costituite da una
minoranza sociale, verso la quale la maggioranza ha il dovere e la necessità di attivarsi
per realizzare parità di diritti personali e familiari. Anche la prima ricerca statistica mai
condotta in Italia sulla popolazione omosessuale (ISTAT 2012) ha fatto emergere che
circa un milione di persone dichiara di essere lesbica, gay o bisessuale (circa il 2,4 per
cento della popolazione residente), mentre il 15,6 per cento non ha fornito nessuna
risposta al quesito sull'orientamento sessuale. Come rilevato dall'ISTAT, si può
ragionevolmente arguire che il numero della popolazione omosessuale e bisessuale
italiana sia significativamente più alto rispetto al milione di persone che ha voluto
dichiarare di esserlo. Tra gli altri dati è emerso che il 61,3 per cento dei cittadini tra i 18
e i 74 anni di età ritiene che in Italia gli omosessuali sono molto o abbastanza
discriminati e il 43,9 per cento è d'accordo con l'affermazione che è giusto che
una coppia omosessuale si sposi se lo desidera.
Oggi in Italia il mancato accesso al matrimonio costringe molte coppie
omosessuali, che rappresentano una realtà di fatto senza alcuna regolamentazione
giuridica, a recarsi all’estero per potersi sposare. La presente proposta di legge intende
superare tale stato di cose, rendendo il matrimonio accessibile anche alle coppie formate
da persone dello stesso sesso, nel solco di una mutata coscienza sociale e, soprattutto,
dei principi della Costituzione, che affermano l'uguaglianza e la pari dignità delle
persone, il divieto di discriminazione, la promozione e la tutela dei diritti fondamentali
della persona in tutte le formazioni sociali in cui svolge la sua personalità. Invero,
l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale ha ricondotto la famiglia
omosessuale tra le formazioni sociali riconosciute e garantite dall'articolo 2 della
Costituzione riconoscendo che «l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza
tra due persone dello stesso sesso», ha «il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri», specificando che il Parlamento deve «individuare le forme di garanzia e di
riconoscimento per le unioni suddette» (sentenza n. 138 del 2010). La Corte ha indicato
al Parlamento la possibilità di optare nella scelta della regolamentazione tra l'apertura
del matrimonio o l'introduzione di una diversa regolamentazione, aggiungendo inoltre
che è possibile riscontrare la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione
della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, in relazione ad ipotesi
particolari, anche in assenza di un intervento legislativo, mediante un controllo di
ragionevolezza riservato ai giudici. Fino ad oggi, però, il Parlamento non ha raccolto
l'invito proveniente dalla Corte costituzionale, cosicché nell'attuale quadro normativo,
mentre alle famiglie formate da un uomo e da una donna è consentita la scelta tra
l'accesso al matrimonio e la possibilità di rimanere una realtà di fatto, alle famiglie
formate da due uomini o da due donne non è consentito optare nessuna scelta. È
importante sottolineare che questa diversità di trattamento giuridico è stabilita
unicamente in base ad una caratteristica personale, qual è l'orientamento sessuale, che
l'articolo 3 della Costituzione impedisce di prendere come elemento di discriminazione
normativa tra le persone. Pertanto, in ambito familiare, la legge continua a dare
rilevanza e dignità sociali unicamente all'orientamento eterosessuale e non a quello
omosessuale. Questo è un pregiudizio antico non più tollerabile da parte dello Stato e
che la presente proposta di legge intende rimuovere consentendo l'accesso al
matrimonio civile alle persone omosessuali. Non operare questa apertura avrebbe il
significato di tollerare il pregiudizio e la discriminazione in relazione ad un diritto,
4
quello di sposarsi, che la Costituzione e le convenzioni internazionali inseriscono tra
quelli fondamentali.
La libertà di contrarre matrimonio costituisce un diritto fondamentale della
persona nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
(articolo 16), nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del
1955 (articolo 12) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 12
dicembre 2009 (articolo 9). In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo
(CEDU), nella sentenza del 24 giugno 2010 Shark and Kopf contro Austria, successiva
alla sentenza della Corte costituzionale, ha considerato «artificiale sostenere l'opinione
che, a differenza di una coppia eterosessuale, una coppia omosessuale non possa godere
della “vita familiare” ai fini dell'articolo 8» della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e che «conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale
convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di “vita familiare”,
proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa
situazione». La Corte ha anche compiuto un revirement interpretativo dell'articolo 12
della Convenzione dichiarando che esso potrà essere considerato – alla luce dell'articolo
9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – come fonte di protezione del
matrimonio tra persone dello stesso sesso.
La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012,
riprendendo i contenuti delle già richiamate sentenze della Corte costituzionale e della
CEDU, ha concluso che il matrimonio contratto all'estero tra due persone dello stesso
sesso non è inesistente per il nostro ordinamento, come invece fino ad allora è stato
creduto, ma è incapace di produrre effetti in Italia, a causa dell'assenza di una disciplina
matrimoniale posta dal nostro legislatore a favore delle coppie omosessuali. Tuttavia,
secondo la Cassazione, «I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile
relazione di fatto», se in assenza di una legislazione italiana «non possono far valere né
il
diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto
all'estero, tuttavia – a prescindere dall'intervento del legislatore in materia –, quali
titolari del diritto alla “vita familiare” e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere
liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di
specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire
i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto
ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata»
(punto 4.2 della sentenza). Nella situazione attuale, la giurisprudenza, interpretando il
diritto vigente, ha riconosciuto alle persone gay e lesbiche, alle loro famiglie e ai loro
figli la dignità e la rilevanza sociale che gli competono, ricavandole dalla Costituzione e
dalla Convenzione europea per i diritti umani. La presente legge, consentendo alle
coppie omosessuali di contrarre matrimonio, si pone come chiave di volta di una
fioritura giuridica a favore dei diritti di una minoranza. Peraltro, il matrimonio
egualitario non reca alcun pregiudizio alle famiglie eterosessuali fondate sul
matrimonio, ma paradossalmente si rivela una scelta tanto innovativa quanto
conservatrice che rafforza l'istituto matrimoniale, come strumento in grado di
promuovere l'uguaglianza e la valorizzazione della persona, come è stato in passato
quando si è affermata la libertà di scelta del coniuge, la parità tra i coniugi o quando è
stato eliminato il divieto di celebrare matrimoni interrazziali.
5
In assenza di esigenze di salvaguardia di valori costituzionali contro cui girebbe il
matrimonio egualitario, non è possibile ammettere un limite al diritto di contrarre
matrimonio da parte delle persone omosessuali.
Non è di poca rilevanza costituzionale, inoltre, l'esigenza di assicurare ai figli
nati all'interno di famiglie formate da due persone dello sesso, la possibilità che
entrambi i suoi genitori siano riconosciuti come tale, per legge, e non solo quello
biologico, con i rischi a cui andrebbe incontro se quest'ultimo venisse a mancare. A tal
proposito, diverse ricerche condotte in Italia hanno provato che un numero niente affatto
trascurabile di persone gay e lesbiche sono anche padri o madri: sarebbero circa il 20
per cento. Ci sono famiglie con una o due madri lesbiche o uno o due padri gay, a
seconda che la genitorialità sia frutto di un progetto di filiazione della coppia oppure che
il minore sia accolto dalla coppia dopo una separazione eterosessuale di uno dei due
partner. La capacità genitoriale delle persone omosessuali è stata più volte attestata
dalla giurisprudenza italiana. Il tribunale di Napoli ha affermato: «Nella separazione
personale la condizione omosessuale di un coniuge, come le relazioni omosessuali da
queste intraprese, sono di per sé irrilevanti, quanto alla valutazione dell'idoneità
genitoriale del coniuge stesso, e alle determinazioni circa l'affidamento dei figli minori»
(sentenza del 28 giugno 2006, confermata dalla Corte d'appello di Napoli, 11 aprile
2007, riconfermata dalla Cassazione civile, sezione I, 18 giugno 2008, n. 16593). Nello
stesso modo si sono espressi i tribunali di Bologna, di Catanzaro, di Firenze ed altri
(tribunale di Bologna, decreto del 7 luglio 2008; tribunale per i minorenni di Catanzaro,
obiter dictum al decreto del 27 maggio 2008; tribunale di Firenze, decreto del 10-30
aprile 2009). Questo orientamento consolidato è stato confermato ulteriormente dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 601 del 2013, la quale ha ritenuto che
l'affermazione dell'eventuale dannosità della crescita di un minore all'interno di un
nucleo familiare omosessuale deve essere provata, altrimenti si risolve in un
pregiudizio (“non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero
pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in
una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”).
Anche le Corti internazionali hanno condannato il mancato riconoscimento della
capacità genitoriale alle persone omosessuali. Nella sentenza del 21 dicembre 1999,
caso Salgueiro da Silva Mouta v. Portogallo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
condannato il Portogallo per aver negato a un padre la possibilità di educare sua figlia
unicamente perché omosessuale. La stessa Corte, nella sentenza del 22 gennaio 2008, ha
condannato la Francia per non aver ammesso all'adozione una donna single perché
lesbica. Secondo la Corte si è trattato di un trattamento discriminatorio dal momento che
in Francia i single possono adottare. Le preoccupazioni che in genere vengono espresse
rispetto ai figli riguardano la paura che i genitori omosessuali possano condizionarne
l'orientamento sessuale, il timore che possano avere una maggiore predisposizione a
disturbi comportamentali o mentali, o che possano avere maggiori difficoltà nelle
relazioni sociali a causa dello stigma che colpisce le loro famiglie. Si tratta di timori e
paure che non hanno basi empiriche, dal momento che tutte le ricerche condotte a
livello internazionale sui figli cresciuti in famiglie omogenitoriali hanno sempre
accertato che non esistono differenze significative tra loro e i figli cresciuti da coppie
eterosessuali e che non vi sono dubbi che l'orientamento sessuale dei genitori non incide
negativamente sullo sviluppo psico-fisico dei minori, condizionato invece dalla crescita
in un ambiente sano e solidale. Numerosi studi condotti dall'American Psychological
Association, American Psychiatric Association, American Academy of Pediatrics, e altri
gruppi non hanno evidenziato alcuna differenza, neppure minima, negli effetti
6
dell'omogenitorialità rispetto alla genitorialità eterosessuale. L'American Psychological
Association nel Luglio 2004 ha dichiarato che non esiste alcuna prova scientifica che
l'essere dei buoni genitori sia connesso all'orientamento sessuale dei genitori medesimi:
genitori dello stesso sesso hanno la stessa probabilità di quelli eterosessuali di fornire ai
loro figli un ambiente di crescita sano e favorevole. La ricerca ha dimostrato che la
stabilità, lo sviluppo e la salute psicologica dei bambini non ha collegamento con
l'orientamento sessuale dei genitori, e che i bambini allevati da coppie gay e lesbiche
hanno la stessa probabilità di crescere bene quanto quelli allevati da coppie
eterosessuali.
In questi termini si è espressa, nel 2005, anche l'Organizzazione degli psichiatri
americani (APA) che ha approvato un documento a favore dell'estensione del
matrimonio civile alle coppie omosessuali. L'omogenitorialità viene supportata anche
dal Child Welfare League of America, dal National Association of Social Workers, dal
North American Council on Adoptable Children, dall'American Academy of Pediatrics e
dall'American Academy of Family Physicians. Analogamente, una relazione fatta dal
Department of Justice (Canada) sullo Sviluppo delle abilità sociali dei bambini
attraverso i vari tipi di famiglia del Luglio 2006 e rilasciata successivamente dal
Governo Canadese nel Maggio 2006, ha dichiarato che “la gran parte degli studi
mostrano che i bambini che vivono con 2 madri e i bambini che vivono con un padre ed
una madre hanno lo stesso livello di competenza sociale. Pochi studi suggeriscono che i
bambini con madri lesbiche potrebbe avere una migliore competenza sociale, ancora
meno studi dimostrano l'opposto, ma la maggior parte degli studi fallisce nel trovare
qualsiasi differenza. Anche le ricerche condotte su bambini con due padri supportano
queste conclusioni”. Inoltre uno studio dell'American Civil Liberties Union sostiene che
la maggior parte degli studi comparati sociologici indicano che i bambini cresciuti in
famiglie omogenitoriali sono "relativamente normali". Quando si compara questi
bambini con quelli di genitori eterosessuali, non si nota alcuna differenza "nelle
valutazioni di popolarità, nell'adeguamento sociale, nei comportamenti di ruoli di
genere, identità di genere, intelligenza, coscienza di sé, problemi emotivi, propensione
al matrimonio e alla genitorialità, sviluppo morale, indipendenza, nelle funzioni del sé,
nelle relazioni con gli oggetti o autostima".
Le paure, purtroppo, sono determinate solo da stereotipi culturali, rafforzati da
ignoranza o da posizioni ideologiche, che vedono le persone omosessuali come
predatori e potenzialmente dannosi per i bambini. Con la presente legge
l'omogenitorialità e i figli di persone omosessuali trovano finalmente una
regolamentazione, a beneficio loro e dell'intera società.
L'articolo 1 stabilisce che il matrimonio può essere contratto tra due persone di
sesso diverso o dello stesso sesso, introducendo il principio che il matrimonio è
egualitario, nei requisiti e negli effetti, indipendentemente dal sesso delle persone che lo
contraggono. Simbolicamente, questo principio viene inserito all'articolo 91 del Codice
civile che originariamente conteneva il divieto di contrarre matrimonio tra 'razze' e
nazionalità diverse, rifacendosi a leggi speciali in vigore fino al 1944. In base ad esse,
infatti, veniva proibito «il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza» e, se celebrato, lo si dichiarava nullo. Invece, il matrimonio
del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera veniva subordinato al
preventivo consenso del Ministero per l'interno, prevedendo, in caso di violazione della
disposizione, la pena dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire diecimila.
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L'articolo 2 modifica alcune disposizioni dei codici civile e di procedura civile,
al fine di adeguarle al principio del matrimonio egualitario, sostituendo il riferimento al
marito e moglie, dove ricorre, con quello di «coniuge», al singolare o al plurale, parola
già utilizzata in numerose disposizioni dei predetti codici. Da un punto di vista più
sostanziale, l'articolo 2 modifica la disciplina del cognome dei coniugi e dei loro figli. Il
comma 1 e il comma 2 sostituiscono le parole «in marito e in moglie» con «come
coniugi» negli articoli 107, primo comma e 108, primo comma, che disciplinano,
rispettivamente, la forma del matrimonio e l'inopponibilità di termini e condizioni alla
dichiarazione degli sposi di prendersi come coniugi. Nell'articolo 108, inoltre, l'avverbio
«rispettivamente» è sostituito con «reciprocamente». Il comma 3 modifica l'articolo 143
che disciplina i diritti e doveri reciproci dei coniugi, sostituendo al comma 1
dell'articolo le parole «il marito e la moglie» con «i coniugi, indipendentemente dal
sesso,». Il comma 4 sostituisce l'articolo 143-bis che attualmente disciplina il regime del
cognome della moglie. Il nuovo articolo disciplina il regime del cognome dei coniugi,
ciascuno dei quali può aggiungere al proprio quello dell'altro e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze. La nuova formulazione dell'articolo
realizza anche un tratto di maggiore eguaglianza nel matrimonio tra donna e uomo, che
ancora oggi impone alla sola donna di aggiungere al proprio il cognome del marito,
retaggio di una società maschilista. Il comma 5 sostituisce il comma 156-bis che
attualmente disciplina la possibilità di inibire alla moglie l'uso del cognome del marito
nel corso della separazione. In base alla nuova formulazione, il giudice può vietare a
ciascun coniuge l'uso del cognome dell'altro, oppure autorizzarli a non utilizzarlo,
quando – in entrambi i casi- da tale uso possa derivare un grave pregiudizio ad uno di
essi. Il comma 6 modifica la disciplina in materia di cognome dei figli, fatta salva la
diversa disciplina prevista in caso di adozione di persone maggiorenni. Superando una
impostazione maschilista e patriarcale, come già ricordato dalla Corte costituzionale, ai
figli vengono trasmessi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine che i genitori
stabilisco. L'ordine stabilito per il primo figlio sarà conservato anche per i successivi. Si
dispone, altresì, che i figli, quando a loro volta diventeranno genitori, trasmetteranno
alla prole solo il loro primo cognome, in modo da garantire che i cognomi di una
persona siano sempre due e non più. Il commi 7 e 8 intervengono in materia di adozione
di persona maggiorenne, sostituendo negli articoli 294 e 299 il riferimento a marito e
moglie con quello di coniugi. Il comma 9 interviene sul codice di procedura civile, in
materia di astensione del giudice, sostituendo all'articolo 51, primo comma, numeri 2) e
3), il riferimento alla moglie con quello di coniuge.
L'articolo 3 disciplina la filiazione tra persone dello stesso sesso, favorendo
l'interesse del minore ad avere entrambi i genitori e la genitorialità delle persone
omosessuali. Il comma 1 aggiunge al Titolo VII del primo Libro del Codice civile, il
Capo I-bis, composto dal solo articolo 249-bis, che disciplina la filiazione tra persone
dello stesso sesso coniugate. L'articolo dispone che il coniuge dello stesso sesso è
considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in
costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a
tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata. Il
comma 2 consente di risolvere il problema dei numerosi figli già nati facendo ricorso a
tecniche di riproduzione medicalmente assistita da parte di coppie di persone dello
stesso sesso coniugate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Attualmente, la
legge considera che tali figli abbiano solo il genitore biologico, mentre non viene
riconosciuta nessuna relazione giuridica parentale con la persona coniugata al genitore
naturale. La disposizione tutela l'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori e di far
8
salva la scelta di genitorialità condivisa da parte dei coniugi. Il comma 3 è una
disposizione transitoria che consente di ovviare alla disparità di trattamento che si
produrrebbe nel caso di figli già nati facendo ricorso a tecniche di riproduzione
medicalmente assistita da parte di coppie di persone dello stesso sesso che non abbiano
contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge. Prevede che,
analogamente a quanto previsto dal comma 2 il figlio concepito nell’ambito del rapporto
di coppia possa essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico,
qualora il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro 18 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge. Infine, stante la permanenza in vigore della
legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita nei casi di
sterilità o infertilità umana, il comma 4 dispone alcune modifiche per consentire
l'accesso ad esse, anche in Italia, da parte delle coppie dello stesso sesso e operare un
coordinamento. In particolare, l'articolo 3, comma 4, dispone l'abrogazione delle parti
della legge 40 che dispongono il divieto di accesso alle tecniche di procreazione
assistita da parte delle coppie dello stesso sesso e il divieto di ricorso a tecniche di tipo
eterologo. Inoltre, per consentire anche il ricorso alla maternità surrogata, si abroga il
divieto di dichiarare la volontà di non essere nominata, imposto alla donna che faccia
nascere un figlio a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente
assistita.
L'articolo 4 contiene le disposizioni finali. Il comma 1 contiene una disposizione
generale con la quale si precisa che tutte le disposizioni in materia di matrimonio e
adozione, dovunque ricorrano, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi,
tranne che non sia previsto diversamente in maniera espressa. Il comma 2 contiene
un'ulteriore disposizione generale con la quale si precisa che le parole marito e moglie,
dovunque ricorrano, sono da intendersi riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad
eccezione di quelle disposizioni espressamente introdotte per eliminare la disparità di
trattamento tra uomo e donna. Il comma 3 dispone che le amministrazioni dello Stato
procedano a modificare le espressioni marito e moglie in «coniuge» o «coniugi»
dovunque ricorrano nella modulistica, nei certificati e nei siti web. Infine, il comma 4
dispone che i matrimoni già contratti all'estero tra persone dello stesso sesso possono
essere trascritti in Italia, con efficacia dal momento della loro celebrazione.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Matrimonio egualitario)
1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 91. – (Matrimonio
egualitario). – Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello
stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».
Art. 2
(Modifiche al Codice civile e al Codice di procedura civile)
1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: «in marito e in moglie»
sono sostituite dalle seguenti: «come coniugi».
2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «rispettivamente in marito
e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi».
3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie»
sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi, indipendentemente dal sesso,».
4. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 143-bis. –
(Cognome dei coniugi). – Ciascuno dei coniugi può aggiungere al proprio cognome
quello dell'altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze.».
5. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 156-bis. –
(Cognome dei coniugi). – Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome
dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti
autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa
derivargli grave pregiudizio».
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 299, i figli, anche adottivi, assumono il
cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri
figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio
viene mantenuto anche per i successivi.
7. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono
sostituite dalle seguenti: «coniugi».
8. All'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «del marito» sono sostituite dalle seguenti: «dei coniugi»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Se l'adozione è compiuta da uno dei
coniugi, l'adottato, che non sia figlio dell'altro coniuge, assume il solo cognome della
famiglia del coniuge adottante».
9. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le
parole: «o la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «o il coniuge».
Art. 3
(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)
1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
«Capo I-bis. DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE
DELLO STESSO SESSO.
Art. 249-bis. – (Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate). – Il coniuge
dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento
del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene
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mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la
maternità surrogata.».
2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e
che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto
matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di Stato
civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato
celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta,
nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora
maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte
dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di
procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.
3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito
con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto
come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) il figlio sia stato concepito prima dell'entrate in vigore della presente legge;
b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;
c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro 18 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di
riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma
3, 5, comma 1, limitatamente alle parole «di sesso diverso», 9, comma 2, nonché commi
1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3», 12, commi 1 e 2, limitatamente alle parole «composte da soggetti dello stesso sesso»
della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
Art. 4
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi,
decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non
diversamente stabilito.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e
moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai
coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la
parità di trattamento tra uomo e donna.
3. Le amministrazioni dello Stato procedono a modificare le espressioni marito e moglie
in «coniuge» o «coniugi» dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.
4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello
stesso sesso, anche se celebrati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli
effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.
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mercoledì 22 maggio 2013

C'E' POCO DA RIDERE



Ci è capitato, di leggere, commenti, battute ed ironie varie sui componenti del M5S, sia locale che nazionale.

È curioso, che ci si arroghi l’autorità di esprimere concetti di superiorità rispetto a persone, che potrebbero anche non essere preparate, ad affrontare la macchina amministrativa e burocratica, ma che propongono progetti, completamente differenti dalla stagnazione maleodorante contemporanea. Basta dare un'occhiata alle cartelle pubblicate su questo stesso sito, relative ai lavori dei Parlamentari 5 Stelle. Alle loro proposte di legge.
E curioso, dicevo, che  le persone che esprimono tali giudizi sono le stesse persone che ci hanno condotto fin qui. Ai drammi, alle difficoltà delle famiglie, dei giovani delle donne e dei precari. Ed è curioso, soprattutto come questi elementi coincidano nei risultati sia a livello nazionale, che, manco a dirlo, su scala locale.

A Casamassima, quanto a sviluppi locali possiamo certamente gareggiare  e puntare al premio “niente di fatto”.  

Oggi abbiamo, udite udite, nientemeno che la diretta web del Consiglio Comunale. Per rendercisi conto di quali siano le mani, nelle quali abbiamo affidato il nostro futuro, basta avere la santissima pazienza di seguirlo. Ci si potrà deliziare dell’omnipresente teatrino tra il Sindaco e il Consigliere principe della maggioranza, che discutono con toni da tinello, dopo un pranzo con abbondante primitivo. Trattano, evidentemente, di materie che solo loro conoscono.
Nell’ultimo Consiglio, si è assistito addirittura, ad una diatriba tra il Consigliere Rodi e alcuni componenti dei Revisori dei conti. E c’era poco da ridere. Rodi contestava ai Revisori di aver sbagliato i conti. Vi sembra poco? I controllori che sbagliano i conti? Normalmente si chiedono le dimissioni. A Casamassima, nemmeno per l‘anticamera del cervello, ti viene una idea balzana come questa.
Noi che non siamo molto esperti, crediamo che questo sia compito della opposizione…. ma ancora non lo sappiamo. Stiamo pensando di chiedere un incontro col Sindaco, dal quale farci spiegare ben bene la differenza tra “delibera”  e “determina” o “determinazione”, e poi finalmente capire se dobbiamo chiedere le dimissioni di Rodi o dobbiamo chiedere la sostituzione del Collegio dei Revisori. A chi ci legge, non sfugga che si parla di soldi già pagati dai cittadini,  e che secondo qualcuno, in parte debbano essere resitituiti. Il video è disponibile sul sito del Comune di casamassima. Vedere per credere.

“La casa brucia”, titolano i giornali, e qua si gioca a fare l’Amministratore locale. Per carità, è gente che lavora. A modo suo. Il problema è che si seguono i binari di una strategia del passato. Scelte fatte per combattere l’avversario politico, per avvantaggiare tizio o caio o anche se stessi, mentre non un solo incontro viene fatto con i cittadini per trovare insieme soluzioni, e per rispondere ai loro concreti bisogni . 

TUTTO COME PRIMA...ANZI COME SEMPRE


Attività parlamentare del Movimento 5 Stelle


Nell'ottica della massima partecipazione e trasparenza con i cittadini pubblichiamo un resoconto dell' attività parlamentare del Movimento 5 Stelle dell'ultima settimana:



Foto Gallery M5S Casamassima

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